Verifiche impianti elettrici di messa a terra

La Cert.Im. srl è Organismo Abilitato dal Ministero dello Sviluppo Economico per le verifiche periodiche e straordinarie sugli impianti elettrici secondo quanto previsto dal DPR 462/01.
Quadro normativo
Il DPR 22 ottobre 2001 n 462 “ Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi” definisce l’ obbligo per il datore di lavoro di sottoporre gli impianti a verifica periodica.

Non si tratta di una novità. In realtà le verifiche periodiche nei luoghi di lavoro sono obbligatorie sin dal 1955; tuttavia il DPR 462/01 fornisce precise indicazioni sull’ attribuzione di responsabilità e sull’ individuazione dei soggetti abilitati ad effettuare le verifiche:
  • L'unico responsabile delle verifiche periodiche e straordinarie entro le scadenze previste è il datore di lavoro;
  • Le verifiche di legge posso essere effettuate da Organismi abilitati dal Ministero dello Sviluppo Economico.
Iter amministrativo per la verifica
Iter amministrativo per la verifica Una volta realizzato l’impianto, l’installatore deve eseguire le verifiche iniziali previste dalle norme e dalle disposizioni di legge e rilasciare la dichiarazione di conformità ai sensi dell’ art 7 del Decreto Ministeriale 22/01/2008 n° 37 (D.M. 37/08).

Per gli impianti elettrici di messa a terra e i dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, il DPR 462/01 introduce di fatto una maggior responsabilità anche per l’installatore, attribuendo alla dichiarazione di conformità valore di omologazione dell’ impianto realizzato. Essa deve anche riportare la descrizione dell’ opera eseguita, le normative di riferimento ed in allegato il progetto (ove obbligatorio).

Il datore di lavoro, solo dopo il ricevimento della dichiarazione di conformità, può mettere in esercizio l’impianto ed entro trenta giorni da tale momento, deve provvedere a trasmettere una copia del documento di conformità all’ INAIL ed una copia all’ ASL/ARPA territorialmente competente. In alternativa, nei comuni in cui è stato attivato lo Sportello Unico per le attività produttive, è possibile presentare allo stesso la dichiarazione di conformità.
Il documento di conformità. insieme con gli allegati obbligatori, deve essere conservato presso il luogo dell’impianto, assieme alla attestazione di avvenuta denuncia rilasciata dagli Enti Competenti (INAIL ASL/ARPA) o Sportello Unico).

Per gli impianti realizzati prima della entrata in vigore del DM 37/08, la dichiarazione di conformità da considerare è quella rilasciata dall’ installatore dell’ impianto ai sensi dell’ art 9 della precedente legge 5 marzo 1990 nr. 46.
Nel caso in cui non fosse disponibile la dichiarazione di conformità rilascita ai sensi del DM 37/08 o della legge 46/90, è possibile sostituire tale atto con una dichiarazione di rispondenza resa da un soggetto avente i requisiti previsti dall’ art 7 comma 6 del DM 37/08.
Periodicamente il datore di lavoro è tenuto a far sottoporre gli impianti a verifiche ai sensi del DPR 462/01 da parte di un Organismo Abilitato quale la Cert.Im. srl. Quest’ultima rilascia il verbale di verifica con l’esito dei controlli effettuati che deve esser tenuto dal Datore di lavoro a disposizione dell’ autorità di vigilanza.

In caso di modifica sostanziale degli impianti, di trasferimento o cessazione dell’ attività. Il datore di lavoro comunica tempestivamente all’ INAIL e all ASL/ARPA competenti per territorio le avvenute variazioni.
Quando verificare gli impianti
Il DPR 462/01 stabilisce l’obbligo di far verificare gli impianti con la seguente periodicità
Quando verificare gli impianti Ogni 2 anni per:
  • Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti nei locali medici, nei luoghi di maggior rischio in caso di incendio, nei cantieri;
  • Impianti elettrici in luoghi con pericolo di esplosione.
Ogni 5 anni per:
  • Impianti di terra e di protezione contro le scariche atmosferiche siti in tutti gli altri ambienti.
Il Datore di lavoro è tenuto a procedere all’effettuazione di una verifica straordinaria da parte dell’ Organismo abilitato in di:
  • Esito negativo della verifica periodica;
  • Modifica sostanziale dell’ impianto.
In caso di inadempienza sono previste sanzioni penali e/o civili il DPR 462/01 prevede comunque la possibilità per il datore di lavoro di richiedere, in ogni momento a sua discrezione all’ Organismo abilitato quale la Cert.Im. srl, l’effettuazione di una verifica straordinaria sugli impianti.
Impianti nuovi e preesistenti
Il DPR 462/01 riguarda sia i nuovi impianti sia quelli già esistenti ed in particolare si rivolge a:
  • Impianti verificati o denunciati alle Autorità competenti da più di 2 anni se la relativa periodicità è biennale (installati in locali medici, luoghi a maggior rischio in caso di incendio, cantieri e locali pericolosi);
  • Impianti di messa a terra e di protezione contro le scariche atmosferiche, denunciati o verificati da piu’ di 5 anni se per essi è prevista una periodicità quinquennale (installati quindi in tutti luoghi diversi da quelli elencati al punto precedente).
Si ricorda che la denuncia dell’ impianto, prima dell’ entrata in vigore del DPR 462/01, era prevista dal DM 12/09/1959 tramite la presentazione dei modelli A/B/C rispettivamente per impianti di protezione contro le scariche atmosferiche per impianti di messa a terra e per installazioni in luoghi pericolosi.